(Avv. Monica Gazzola) Questa pagina vuole fornire brevi cenni sulla possibile tutela costituzionale della scelta vegetariana – vegana, indipendentemente dal perché tale scelta sia stata effettuata o venga presa in considerazione come possibile alternativa.
Spesso le motivazioni che sottostanno alla scelta vegetariana consentono una “tutela rafforzata” di quest’ultima, in quanto esse stesse espressioni di libertà fondamentali e diritti soggettivi.
Libertà e diritti
La nostra Carta Costituzionale elenca una serie di diritti (diritto alla salute, diritto alla non discriminazione, diritto all’istruzione…) ed una serie di libertà (libertà di pensiero, libertà religiosa..).
Tradizionalmente, si distingue tra libertà e diritti, nel senso che si afferma che mentre alla previsione di un diritto corrisponde il dovere dello Stato di fornire adeguata tutela e di predisporre i mezzi idonei per la sua esplicazione, al riconoscimento di una libertà consegue unicamente il dovere dello Stato di astenersi dall’ingerenza in materia.
L’evoluzione interpretativa ed applicativa della Carta Fondamentale ha però comportato un sempre più pregnante riconoscimento di una sostanziale equiparazione tra libertà e diritti: alla previsione di una libertà corrisponde il dovere per l’ordinamento di tutelare il diritto all’esercizio di tale libertà, eliminando i possibili ostacoli alla sua esplicazione.
Oggi si può parlare di diritti di libertà, per i quali non è più ritenuto sufficiente un mero non-facere da parte dello Stato, ma si richiede una concreta attivazione ed adeguata tutela.
Ritengo possibile affermare che la nostra Carta Costituzionale imponga allo Stato non solo il dovere di astenersi dall’impedire o limitare la scelta vegetariana di un individuo, in quanto espressione di libertà, ma imponga altresì il dovere di garantire che i vegetariani siano messi nella condizione di potere effettivamente esplicare tale scelta, in quanto espressione di diritti fondamentali.
La scelta vegetariana come espressione della personalità dell’individuo
L’art.2 della Costituzione Italiana sancisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali…”. Il primo e più profondo significato di tale norma è quello del rispetto e della protezione della persona umana, dell’uomo in quanto tale, nella molteplicità delle sue espressioni.
Non v’è dubbio che la scelta di un determinato stile di vita – e, quindi, anche la scelta di un particolare regime alimentare come quello vegetariano – costituisca manifestazione della personalità dell’individuo e che, come tale, essa trovi riconoscimento e protezione costituzionale.
Difatti, che sia dettato da precetti religiosi, ovvero da compassione per gli esseri senzienti o ancora, infine, da attenzione per la propria salute, sempre il vegetarianesimo attinge l’intimo della persona e la sua più profonda dignità ed individualità.
Il diritto di essere vegetariani come esplicazione del diritto alla salute
L’art.32 Costituzione sancisce che:”La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Il bene della salute viene tutelato sia come interesse della collettività che, soprattutto, come diritto fondamentale dell’individuo, quindi primario ed assoluto, in quanto tale pienamente e direttamente operante nei rapporti tra privati e definibile come posizione soggettiva direttamente protetta dalla Costituzione.
Venendo alla scelta vegetariana, essendo ormai dato scientifico pacifico che l’eliminazione di prodotti di origine animale dall’alimentazione umana non è dannosa ma anzi è preferibile per la prevenzione di plurime patologie, lo Stato non solo deve rispettare tale scelta, ma ha il dovere di consentirne la concreta esplicazione.
Essendo il diritto alla salute direttamente azionabile, esso può essere invocato sia per richiedere un determinato comportamento da parte delle Istituzioni (ad es., garantire pasti vegetariani nelle mense scolastiche), sia, qualora tale richiesta venga disattesa, per azionare il risarcimento dei danni patiti, anche morali.
Il diritto di essere vegetariani ed il diritto alla non discriminazione
L’art.3 co.1 Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Il principio del rispetto della personalità dell’individuo, sancito dall’art.2 sopra esaminato, viene così confermato sotto un altro profilo: la legge generale è quella dell’eguaglianza, e solo motivate e razionali norme eccezionali basate su differenze di capacità potranno derogarvi.
Di regola, la garanzia all’eguale trattamento non dà vita ad un autonomo diritto soggettivo, ma scatta a favore dell’individuo solo quando, per effetto della discriminazione, egli venga a perdere un determinato bene collegato ad un diritto sancito dalla Costituzione.
Tuttavia, in alcuni casi, si riconosce che il principio di eguaglianza agisce come fonte autonoma, senza che concorra la lesione di un’altra norma costituzionale. Ciò vale particolarmente nel caso in cui vengano emanate leggi che violino direttamente i divieti di discriminazione, nel qual caso la violazione del diritto soggettivo sarebbe diretta, e configurerebbe un vizio dell’atto amministrativo.
Pertanto, un atto legislativo o amministrativo che prevedesse direttamente un trattamento peggiore per individui in quanto vegetariani (ad esempio, il diniego della scuola, a parità di costi, di fornire pasti vegetariani), sarebbe viziato (solo od anche) per violazione dell’art.3 Costituzione, e quindi ricorribile.
Il vegetarianesimo quale scelta etica o religiosa.
Da ultimo, la scelta vegetariana, qualora si fondi su considerazioni di tipo religioso (giainismo, buddismo, alcune correnti cristiane) o etico (rispetto di tutte le creature senzienti), trova tutela, oltre che nell’art.3 Costituzione, anche negli artt.8, 19 (libertà religiosa) e 21 (libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero).
Il diritto individuale di libertà religiosa importa il diritto a “professare” la propria fede e il diritto ad esercitarne il culto, senza alcuna limitazione né da parte dello Stato né da parte dei privati. Così come oggi (purtroppo), proprio invocando la libera professione della propria fede, si consentono deroghe alla normativa vigente relativa alle modalità di macellazione (macellazione rituale islamica), a maggior ragione dovrebbe consentirsi la possibilità di astenersi dal cibarsi di animali, laddove ciò sia (solo o anche) manifestazione del proprio credo.
Infine, la scelta vegetariana e l’eventuale pubblicizzazione di tale modalità di pensiero e di comportamento, rientra sicuramente nell’alveo della libertà di manifestazione del pensiero garantito dall’art.21 Costituzione. Entro il limite del rispetto degli altri diritti tutelati dalla Costituzione (primo fra tutti, l’altrui diritto al rispetto delle proprie convinzioni), pertanto, l’individuo ha il diritto, incoercibile, di seguire le proprie idee e di manifestarle. Anche sotto questo ulteriore profilo, la possibilità effettiva di un’alimentazione vegetariana può trovare adeguata tutela, intesa l’alimentazione vegetariana e la sua divulgazione come libera manifestazione del pensiero.
– Avv. Monica Gazzola
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